Avere una famiglia
Nascita
Riconoscimento di un figlio naturale Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto " legittimo" : la denuncia di nascita puo' essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale". In tal caso e' necessaria una dichiarazione da parte di un genitore ( se solo uno dei genitori lo riconosce) e di entrambi i genitori ( se tutti e due lo riconoscono).
Normativa di riferimento:Codice Civile art. 250 e segg:
Legge 30.5.1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile"
Per la documentazione occorrente, che varia a seconda dei casi, rivolgersi all'Urp e Servizi Demografici del Comune.
All'atto della denuncia di nascita:
da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge.
Successivamente alla nascita:
_Con dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune;
_con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
_con dichiarazione davanti ad un notaio e con testamento,
_con dichiarazione all'atto di matrimonio dei genitori, in tal caso acquista lo stato di figlio legittimo.
Ufficio Anagrafe e Servizi Demografici
Via Giovanni Falcone, (pian terreno)
tel. 081.5864.693
e-mail:
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Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30
martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00