Essere Cittadino
Cittadino straniero in Italia
Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana I cittadini stranieri ( provenienti da tutti gli Stati Americani e dall'Australia) di ceppo italiano, residenti in Italia possono far richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presentando apposita domanda nel loro comune di residenza.
Normativa di riferimento: Circolare K.28.1 della Direzione Generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale dell'8.4.1991, inerente le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri di ceppo italiano.
Per le altre norme vai a "Acquisto della cittadinanza italiana".
Le domande di riconoscimento, da presentare all'anagrafe, devono essere indirizzate al Sindaco del Comune di residenza , redatte su apposito modulo a disposizione degli interessati.
La documentazione occorrente è la seguente:
1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano dove egli nacque;
2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formata all'estero;
4) atto di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato dalle competenti autorita' dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo emigrato in Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato Estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
7) certificato di residenza.
L'istanza presentata in Italia dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della stessa ove rilasciati in Italia da Autorità Italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti in carta semplice e opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia. Gli stessi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana , la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.
Ufficio Anagrafe e Servizi Demografici
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